Art. 1 - La sezione ARI
“Colli Euganei” è costituita in conformità agli articoli 50 e 52 dello
Statuto ARI Nazionale
Art. 2 - Fanno parte
della sezione i soci effettivi ARI e Juniores (come da art. 7 dello Statuto
Nazionale) che optino per l’appartenenza ad essa nell’ambito Regionale
chiedendone l’iscrizione; fanno parte, altresì della sezione gli Iscritti e
appartenenti al Radio Club. Condizione essenziale è che i soci siano in
regola con il versamento della quota sociale alla data in cui pervengono
alla sezione i tabulati della Segreteria Generale. Qualora il socio non
abbia rinnovato la quota associativa da oltre un anno deve ripresentare
domanda che verrà riesaminata dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - I soci ARI
effettivi appartenenti alla sezione e in regola con il pagamento della quota
sociale hanno diritto a:
a) prendere parte alle votazioni sia in
Assemblea che per Referendum con il massimo di una delega a testa;
b) servirsi della biblioteca de sezione
secondo le disposizioni del direttivo;
c) Al servizio QSL;
d) Utilizzare il materiale radioelettrico ed
informatico della sezione secondo le disposizioni del direttivo;
e) Frequentare la sezione e a prendere parte
alle attività della stessa;
I soci Juniores, gli SWL e Radio Club hanno
gli stessi diritti di cui sopra eccetto che alla lettera a.
Art. 4 - Il patrimonio
della sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) dalle donazioni, lasciti e versamenti
volontari e/o straordinari eventualmente fatti da soci o da terzi;
c) dal materiale radioelettrico e dagli
armadi
Art. 5 - Sono organi
della sezione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo.
Art. 6 - Le Assemblee
sono Ordinarie e Straordinarie. L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta
l’anno di norma nei mesi di dicembre o gennaio dell’anno successivo.
L’Assemblea Straordinaria si terrà tutte le volte che ilconsiglio direttivo
ritenga opportuno convocarla e/o quando un quarto degli iscritti effettivi
ne faccia motivata richiesta corredata di regolare ordine del giorno.
Art. 7 - La convocazione dell’Assemblea sarà
comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e ne farà
fede il timbro postale. Fermo restando il preavviso di dieci giorni la
convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo sistemi telematici.
Art. 8 - All’Assemblea Ordinaria sarà
sottoposta la votazione del consiglio Direttivo di sezione, la relazione del
C.D. sull’attività svolta, sui programmi per l’attività dell’anno successivo
qualora permanga in carica, il rendiconto di esercizio mediante bilancio
consuntivo e bilancio preventivo per l’anno successivo.
Art. 9 - Il consiglio direttivo è composto da
cinque membri. Possono candidarsi alle cariche consiliari i soci ordinari
regolamenti iscritti e aventi diritto. I consiglieri eleggono il presidente,
il vicepresidente e il segretario. I componenti del C.D. restano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
Art. 10 - Per il rinnovo delle cariche
sociali il segretario invierà a ciascun socio l’apposita scheda e, qualora
ve ne siano, l’elenco delle candidature proposte. L’esercizio del diritto di
voto non è delegabile. Il referendum deve avvenire, di norma, entro il 31
gennaio. Alle votazioni presiede una commissione di seggio composta da un
presidente e da due scrutatori eletti dall’Assemblea.Tutti i soci sono
ammessi ad assistere alle operazioni di spoglio. Verrà redatto verbale con
il risultato completo delle votazioni e sottoscritto dai membri della
commissione di seggio. Quando, per particolari motivi, non possa costituirsi
il consiglio direttivo quello in carica informerà il Comitato Regionale
Veneto per la nomina di un commissario, scelto fra i soci effettivi della
sezione, affinché rinnovi le operazioni di voto nel periodo massimo di
novanta giorni.
Art. 11 - L’Assemblea Ordinaria,
contestualmente alle operazioni di cui all’art. 10 elegge due rappresentanti
presso il Comitato Regionale Veneto. Tra tali incarichi e la nomina di
consigliere non vi è incompatibilità.
Art. 12 - Copia del verbale dell’Assemblea
referendaria e delle operazioni sarà trasmessa al Comitato Regionale Veneto
e alla Segreteria Generale ARI.
Art. 13 - Nell’eventualità di cariche
consiliari vacanti, non superiori a tre, il consiglio direttivo provvederà a
nuove nomine attribuendo l’incarico per cooptazione
fra i vari soci effettivi. Qualora le defezioni consiliari siano superiori a
tre verranno indette nuove elezioni entro novanta giorni.
Art. 14 - Le cariche consiliari sono
gratuite. Sono ammessi eventuali rimborsi di spese debitamente documentate e
autorizzate dal consiglio direttivo.
Art. 15 - Il presidente ha, a tutti gli
effetti e con tutte le facoltà inerenti, la rappresentanza della sezione. In
caso di impossibilità verrà sostituito per prelazione dal vicepresidente.
Art. 16 - Il segretario sotto la sorveglianza
del consigliere cassiere, compilerà il registro di cassa e costudirà la
documentazione di spesa.
Art. 17 - Il consiglio direttivo determinerà
le condizioni d’uso della biblioteca di sezione e degli altri beni nominando
dei responsabili.
Art. 18 - Il consiglio direttivo, dopo
l’approvazione del presente regolamento con il benestare della maggioranza
dei due terzi dei soci in prima convocazione o a maggioranza dei presenti in
seconda convocazione, ne rimetterà copia conforme al Comitato Regionale
Veneto e alla segreteria ARI.
Art. 19 - A frequentare la sezione sono
ammessi, pur senza diritto di voto, simpatizzanti e quanti si interessano di
attività radiantistiche.
Art. 20 - per quanto non espressamente
contemplato in questo regolamento interno si rinvia al testo normativo dello
statuto nazionale ARI.
Abano Terme 18 marzo 2011